Il diritto di accesso civico è costituito dal diritto di ogni cittadino, attribuito dall’art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013, di ottenere il rilascio di documenti, informazioni o dati che non siano stati pubblicati in violazione di un obbligo di legge. Le strutture sanitarie accreditate ed a contratto con il Servizio Sanitario sono soggette al diritto di accesso civico in relazione ai soli dati, documenti e informazioni relativi allo svolgimento dell’attività di assistenza sanitaria.
Il diritto di accesso generalizzato è invece attribuito dal comma 2 dell’art. 5 d.lgs. 33/2013, per l’accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Anche l’esercizio di questa facoltà, come per l’accesso “civico”, può essere esercitata da chiunque. Restano esclusi da tale accesso “generalizzato” i dati e documenti per i quali sussistano le limitazioni indicate dell’art. 5-bis del d.lgs. 33/2013. Le condizioni per l’esercizio del diritto di accesso generalizzato sono stabilite dalla legge per “denotazione”, mediante indicazione dei casi e limiti all’esercizio del diritto. In tale situazione, la disposizione sull’accesso generalizzato è suscettibile di interpretazione estensiva, come peraltro indicato nelle linee guida A.N.A.C. n. 1309 del 28 dicembre 2016.
Di seguito si riportano i recapiti dell’ufficio cui indirizzare la richiesta:
Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo
Ufficio Segreteria
Via Carnovali, 93/A
24126 Bergamo (BG)
Telefono: +390353230052
E-mail: segreteria@istitutopalazzolo.it
PEC: segreteria.sede@pec.it
Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia è il Direttore Generale.
E-mail: dg@istitutopalazzolo.it
Data ultimo aggiornamento dati 30/05/2024
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